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Consulenza Tecnica di Parte 

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Spesso la conflittualità tra due genitori coinvolge non solo gli avvocati e il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) ma anche il "Consulente Tecnico di Parte”. 

Il ruolo, non secondario, nel corso dello svolgimento dell’iter peritale è costituito dalla presenza del CTP nominato dalle parti, secondo quanto espressamente previsto dal codice. L’art. 87 c.p.c. cita: “La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con modi stabiliti nel presente Codice”. Dette modalità sono previste nel successivo art. 201 c.p.c.

Il ruolo svolto dal CTP è quello di facilitatore del processo in corso fornendo in primo luogo un adeguato supporto psicologico alla parte assistita al fine di garantire una sua piena capacità di “intendere e di volere” nel procedimento che la vede protagonista. I CTP assistono a tutte le operazioni peritali: hanno il delicato compito di osservare l’operato del CTU e di supportare le ragioni del proprio assistito. Il CTP prepara e accompagna l’intero processo.

Il consulente d’ufficio (CTU) è una figura diversa dal CTP. Il CTU, parte terza e neutrale, deve dare al giudice una valutazione il più possibile oggettiva e precisa della situazione.

Occorre precisare che tanto il CTP quanto il proprio cliente dovrebbero aver chiaro che un buon esito non è necessariamente quello della vittoria della propria parte ma è quello che definisce una strada percorribile per rispondere alle proprie motivazioni più autentiche.

Per appuntamenti o maggiori informazioni:

dott.ssa Michela Gorini

"Consulenza Tecnica di Parte"

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